Celebrare matrimonio in Italia
Per celebrare un matrimonio in Italia, sia esso civile o religioso, è sempre necessario richiedere le pubblicazioni di matrimonio. Il cittadino italiano residente in questa Circoscrizione consolare ed iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’Estero) che intenda sposarsi in territorio italiano dovrà contattare la Parrocchia o il Comune del luogo in cui intende celebrare matrimonio e, successivamente, richiedere le pubblicazioni a questo Consolato Generale. In seguito a dette pubblicazioni l’Ufficio Consolare invierà una delega all’Ufficiale dello Stato Civile italiano (matrimonio civile), o al Parroco (matrimonio religioso) a celebrare il matrimonio.
Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio.
“Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta’’.
Quindi, l’atto di pubblicazioni deve restare affisso all’Albo Consolare per un minimo di otto giorni consecutivi. Il quarto giorno successivo al termine degli otto giorni il Consolato può inviare al celebrante (Ufficiale di Stato Civile o Parroco) la delega alla celebrazione del matrimonio.
Documentazione da presentare per le pubblicazioni di matrimonio (cittadini italiani):
- Modulo di richiesta pubblicazioni matrimoniale;
- una fotocopia del documento d’identità italiano;
- ricevuta originale del versamento in banca della relativa tassa;
- in caso di precedente divorzio, atto di matrimonio italiano con annotazione dello scioglimento; in alternativa e solo per divorzi pronunciati in Italia, copia della sentenza di divorzio italiana, passata in giudicato e registrata dal Comune, oppure copia dell’atto di nascita o atto di matrimonio italiano con l’annotazione a margine della trascrizione della sentenza;
- un certificato di residenza (empadronamiento).
La richiesta di pubblicazioni può essere presentata a questo Consolato Generale, esclusivamente per posta ordinaria
I nubendi cittadini stranieri devono presentare:
- certificato di nascita (in originale) del proprio Paese, legalizzato e corredato di traduzione legalizzata (salve le esenzioni previste dalle convenzioni internazionale) (vedasi link);
- certificato di capacità matrimoniale se il Paese di provenienza lo rilascia, oppure “una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio’’ (art. 116 del Codice Civile), corredato di traduzione legalizzata in italiano. (vedasi link)
ATTENZIONE: i nubendi cittadini degli Stati firmatari della ‘‘Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale’’ conclusa a Monaco il 5 settembre 1980, vale a dire:
Austria, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Aruba, Curaçao, (Parte Caraibica: Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) Sint Maarten,Turchia devono obbligatoriamente presentare un certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dalle Autorità del proprio Paese. In assenza della predetta capacità matrimoniale si prega di astenersi dal richiedere un appuntamento;
3. in caso di divorzio: copia della sentenza di divorzio e certificato di matrimonio con annotazione a margine dello scioglimento;
4. certificato di residenza (“empadronamiento”);
5. fotocopia del documento d’identità.
I cittadini spagnoli che intendono sposarsi in Italia, con un cittadino italiano residente in Italia, dovranno attenersi a quanto richiesto dal Comune/o parroco celebrante, oltre che richiedere il certificato di capacità matrimoniale al “Registro Civil” competente, oppure all’Ambasciata/Consolato spagnoli competente.
Matrimonio consolare
Il Capo dell’Ufficio Consolare può eccezionalmente celebrare matrimoni in Consolato. Gli interessati dovranno inviare una richiesta formale indicando i motivi per i quali desiderano celebrare questo tipo di cerimonia. Qualora l’istanza venga accolta, si dovrà procedere alla richiesta di pubblicazioni, come avviene per i matrimoni da celebrare in Italia.
All’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, nel caso in cui uno dei nubendi non sia ne’ cittadino italiano, ne’ cittadino UE, dovrà essere presentato obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice Civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il “certificato di capacità matrimoniale” (quest’ultima è obbligatoria per i nubendi, cittadini degli Stati firmatari della ‘Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale’ conclusa a Monaco il 5 settembre 1980), rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cittadinanza, allegando la stessa documentazione prevista per la celebrazione del Matrimonio in Italia.