Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Trascrivere matrimonio

Documentazione da presentare per trascrivere in Italia un matrimonio:

  1. modulo di richiesta;
  2. certificato di matrimonio integrale (certificado de matrimonio literal) in originale accompagnato da traduzione. ATTENZIONE! La traduzione è richiesta solo se nel certificato literal è riportata la scelta dei coniugi del regime legale della separazione dei beni;
  3. certificato di matrimonio internazionale (certificado de matrimonio plurilingue) in originale;
  4. fotocopie dei documenti dei coniugi in corso di validità.

Se entrambi i coniugi sono italiani e appartengono a Comuni diversi, ogni coniuge deve presentare la domanda e la relativa documentazione, la quale sarà trasmessa separatamente a entrambi i Comuni.

N.B. Nel caso di matrimonio celebrato in Paesi diversi dalla Spagna gli atti di matrimonio dovranno essere legalizzati e tradotti secondo le condizioni previste.

ATTENZIONE!

La Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), ha modificato profondamente il regime legale dei beni fra coniugi, ribaltando quanto inizialmente disposto dall’art.159 del Codice Civile, e prevedendo automaticamente la scelta patrimoniale della comunione dei beni,

a meno di:

  1. apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di culto) al momento della celebrazione del matrimonio;
  2. apposita convenzione stipulata da un notaio, prima del matrimonio (la convenzione deve essere trasmessa o prodotta all’Ufficiale dello Stato Civile al momento della trascrizione o della celebrazione del matrimonio);
  3. apposita convenzione stipulata da un notaio dopo il matrimonio e successivamente annotata dall’Ufficiale di Stato Civile a margine dell’atto di matrimonio.

La separazione dei beni può anche essere originata da un’azione giudiziale, nei casi indicati dal legislatore quali l’interdizione, l’inabilitazione etc.

Pertanto, anche se la normativa spagnola prevede l’esatto contrario, a meno di specifica annotazione a margine da parte del Funzionario del Registro Civil sull’atto di matrimonio, o di apposita convenzione notarile, i matrimoni che in Spagna sono soggetti al regime della separazione dei beni, in Italia risulteranno soggetti al regime della comunione dei beni.

Si suggerisce quindi di richiedere espressamente al Funzionario del Registro Civil di annotare a margine dell’atto di matrimonio la scelta dei coniugi del regime patrimoniale della separazione dei beni, o di stipulare apposita convenzione presso un notaio spagnolo.

Nel caso in cui la scelta del regime di separazione dei beni sia stata effettuata all’estero successivamente al matrimonio con atto notarile sarà necessario inviare l’atto notarile munito di apostille dell’Aja e debitamente tradotto in lingua italiana da un traduttore giurato, con firma depositata presso questo Consolato vedi lista.