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Divorzio

Informazione generale

Le sentenze di divorzio devono essere trascritte presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta registrato il relativo atto di matrimonio, ai fini della prescritta annotazione a margine.

La documentazione relativa al divorzio si invia per posta all’indirizzo di questo Consolato Generale:

c/Aribau 185, planta 4 – 08021 Barcelona

Si informa che prima di procedere con l’invio della sentenza l’Ufficio consolare dovrà effettuare degli accertamenti. In particolare, dovrà verificare che sia stata emessa da un giudice competente, che sia passata in giudicato, che non sono stati violati i diritti essenziali della difesa, che le parti si siano costituite in giudizio o sia stata dichiarata la contumacia in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il processo.

Data la molteplicità e le difformità normative vigenti nei diversi Stati, è competente a tali adempimenti l’Ufficio consolare del Paese in cui la sentenza è stata emessa, a prescindere dal luogo di residenza della persona che ne richiede il riconoscimento.

Conseguentemente, per chiedere la trascrizione di una sentenza di divorzio emessa in uno Stato estero diverso dalla Spagna i connazionali sono invitati a rivolgersi al Consolato competente, oppure direttamente all’ufficio di Stato Civile del proprio Comune AIRE, evitando così possibili rigetti per carenza dei requisiti da parte del Comune.

Sentenze di divorzio emesse in Spagna dal 01/08/2022 in poi.

Occorre presentare quanto segue:

  1. Domanda di trascrizione
  2. Allegati II – III – VIII (vedere informazione sotto) a seconda dei casi
  3. Fotocopia del documento italiano valido (Passaporto o Carta d’identità)
  4. Allegare anche una copia della sentenza/atto notarile.

Per trasmettere la documentazione di divorzio la sentenza dovrà essere definitiva, ovvero “passata in giudicato”.

ATTENZIONE: il 01/08/2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio.

I nuovi allegati da presentare per registrare in Italia una sentenza di divorzio emessa, dal 01/08/2022 in poi, da uno Stato membro dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) sono i seguenti:

A) DIVORZI SANCITI DA UN TRIBUNALE

ALLEGATO II

CERTIFICATO CONCERNENTE LE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE

[Articolo 36 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio]

B) IN PRESENZA DI FIGLI MINORI

ALLEGATO III

CERTIFICATO CONCERNENTE LE DECISIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

[Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio]

C) DIVORZI SANCITI DA UN NOTAIO (in Spagna questa procedura è ammessa solo in assenza di figli minorenni)

ALLEGATO VIII

CERTIFICATO CONCERNENTE UN ATTO PUBBLICO O UN ACCORDO IN MATERIA DI DIVORZIO O SEPARAZIONE PERSONALE

[Articolo 66, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio]

Tali allegati, come avveniva precedentemente, devono essere emessi dal Tribunale (o dal Notaio spagnolo) che ha sancito lo scioglimento o la separazione matrimoniale.

Gli allegati non necessitano di legalizzazione (apostille). Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla parte. L’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato non è tenuta a fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero; se necessario, l’autorità competente al riconoscimento della decisione può richiedere la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l’obbligo da eseguire. La traduzione, se richiesta, deve essere eseguita da un traduttore giurato autorizzato dallo Stato spagnolo. Tale professionista dovrà rispettare la terminologia ufficiale, verificabile su:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Nel caso di sentenze emesse in uno Stato membro diverso dalla Spagna, rivolgersi all’Ufficio consolare italiano accreditato in tale Stato oppure al proprio Comune di riferimento.

Per le decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale anteriori al 1º agosto 2022, restano valide le disposizioni del Regolamento CE 2201/2003 indicate di seguito.

Sentenze di divorzio emesse in Spagna dal 01/03/2001 al 31/07/2022

Occorre presentare quanto segue:

  1. Domanda di trascrizione
  2. “Certificado relativo a las resoluciones judiciales en materia matrimonial” (Art. 39 del Reglamento 2201/2003) Anexo I, in originale e fotocopia – NON necessita né di legalizzazione né di traduzione – Si ottiene presso il Tribunale che ha emesso la sentenza di divorzio. In presenza di figli minori è necessario richiedere anche l’Anexo II
  3. Fotocopia del documento italiano valido (Passaporto o Carta d’identità)
  4. Allegare anche una copia della sentenza.

Per trasmettere la documentazione di divorzio la sentenza dovrà essere definitiva, ovvero “passata in giudicato”.

Sentenze di divorzio emesse in Spagna prima del 01/03/2001

Documentazione da inviare:

  1. Domanda di trascrizione e relativa dichiarazione
  2. Sentenza di divorzio passata in giudicato. Dovrà essere tradotta in italiano da traduttore giurato con firma depositata nel Consolato Generale (vedi lista);
  3. Atto di matrimonio integrale con annotazione al margine della sentenza di divorzio;
  4. Fotocopia di tutta la documentazione su elencata
  5. Fotocopia del documento italiano valido (Passaporto o Carta d’identità)