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Nascita

TRASCRIZIONE NASCITA (IURE SANGUINIS)

La legge di conversione N. 74/2025 di conversione del decreto-legge N. 36/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link

Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;
  • il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il minore che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

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A – ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 27 MARZO

Solo le domande di trascrizione di atti di nascita presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente

Per domande “presentate” si intende:

  • Le istanze di trascrizione di atti di nascita spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
  • Le istanze di trascrizione di atti di nascita spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e protocollate in arrivo dall’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;

In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

 

B – ISTANZE PERVENUTE DAL 28 MARZO 2025

In base alle nuove disposizioni il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:

  1. un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  1. un nonno/nonna ha al momento della nascita del minore – o aveva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  1. il minore non possiede e non può possedere un’altra cittadinanza (inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero)
    IMPORTANTE: Anche se i genitori decidono di non registrare il figlio per l’altra cittadinanza, il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla automaticamente → in questo caso, la cittadinanza italiana non si trasmette.
  1. il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a (da dimostrare con certificato storico di residenza da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto).

Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso dei requisiti.

Questo Consolato Generale emetterà formale provvedimento di preavviso di diniego in presenza di domande inviate incomplete.

Qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina “DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (JURE SANGUINIS)”, procedura che in alcuni casi permette l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.

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COME PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta deve essere presentata per posta e IN ORIGINALE al Consolato Generale al seguente indirizzo:

Consolato Generale d’Italia a Barcellona
Calle Aribau, 185
08021 Barcellona

Si ricorda all’Utenza che il Consolato potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa a verifica della sussistenza dei requisiti di legge a seconda della casistica in cui ricade.

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I FIGLI NATI DURANTE IL MATRIMONIO:

  1. Modulo di richiesta compilato e firmato ·> [scarica qui]
  2. Copie dei documenti d’identità dei genitori
  3. Documentazione che prova il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 del paragrafo B
  4. Atto di nascita originale:
    a) per i nati in Spagna: atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”)
    b) per i nati in altri Paesi UE: atti di nascita in formato internazionale/plurilingue ai sensi del Regolamento UE 1191/2016
    c) per i nati in Paesi extra UE: atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana.
  5. Richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio, ove non già presentata.

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO:

  1. Modulo di richiesta compilato e firmato ·> [scarica qui]
  2. Copie dei documenti d’identità dei genitori
  3. Documentazione che prova il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 del paragrafo B
  4. Atto di nascita originale:
    a) per i nati in Spagna: atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) CON TRADUZIONE UFFICIALE ALL’ITALIANO e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”).
    Il certificado literal deve riportare entrambi i genitori nel campo “dichiaranti” a dimostrazione del riconoscimento effettuato da entrambi. Devono comparire chiaramente indicazioni come “los padres”, “ambos progenitores” o i nomi e cognomi di entrambi.
    Se compare solo uno dei genitori, bisogna chiedere una rettifica al Registro Civil per far aggiungere l’altro.
    Se non è possibile rettificare il certificato e nell’atto risulta indicato come dichiarante solo un genitore, è necessario richiedere al Registro Civil un documento chiamato “Testimonio del expediente tramitado para la inscripción”, che contiene la dichiarazione firmata da entrambi i genitori in cui si riconosce ufficialmente il figlio e si dà consenso reciproco. Anche questo documento va tradotto ufficialmente in italiano.
    b) per i nati in altri Paesi: atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nota bene: le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall’Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L’atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.

 

Figlio nato in una coppia dello stesso sesso

Se il bambino è nato all’interno di una coppia omogenitoriale, è necessario dimostrare il rapporto biologico con il genitore italiano.
Occorre presentare il documento medico chiamato “Parte del Facultativo que asistió al nacimiento”, in originale e con traduzione ufficiale.
La legge italiana non consente la trascrizione di atti relativi a figli nati tramite gestazione per altri (c.d. surrogata).

 

Iscrizione AIRE

Se il minore vive in Spagna, sarà automaticamente iscritto all’AIRE insieme alla trascrizione della nascita.