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Nascita

[agg. 11/02/2025]

Trascrizione atti di nascita

I figli di genitori entrambi italiani o di almeno uno con cittadinanza italiana – anche se nato all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza – sono cittadini italiani. Per consentire il riconoscimento della cittadinanza al proprio figlio la nascita deve essere trascritta in Italia. Tale adempimento è previsto dall’ordinamento dello stato civile italiano (DPR n. 396/2000).

L’atto di nascita verrà trasmesso al Comune italiano ai fini della trascrizione, che resta adempimento di esclusiva competenza dell’Ufficiale di Stato Civile. Se entrambi i genitori sono italiani iscritti all’AIRE, l’atto sarà trasmesso al Comune della madre (art.7, D.P.R. 223/1989).

Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione

La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE (in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale – ATTENZIONE: in questo caso l’iscrizione AIRE non avviene automaticamente!) oppure a questo Consolato Generale:
a) Per posta cartacea all’indirizzo del Consolato Generale, Calle Aribau n.185, 08021 Barcellona;
b) Presso l’Ufficio Onorario competente per località di residenza ·> [cliccare qui per accedere alla rete consolare onoraria]

Documentazione da presentare per registrare una nascita avvenuta in Spagna o in altro Paese estero
1-a. Modulo di richiesta per nascita avvenuta in Spagna·>
1-b. Modulo di richiesta per nascita avvenuta in altro Paese (UE o extra UE)·>
2. Fotocopie dei documenti d’identità dei genitori

Per figli nati in Spagna:

Atto integrale di nascita in originale (“Certificación literal de nacimiento” original – NON SONO VALIDE FOTOCOPIE) rilasciato dal Registro Civil spagnolo.

Certificato di nascita internazionale in originale (“Certificado de nacimiento plurilingüe original” – NON SONO VALIDE FOTOCOPIE) rilasciato dal Registro Civil spagnolo. Sono validi sia il certificato internazionale plurilingue rilasciato ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976 (di 2 pagine), sia il modello standard multilingue rilasciato ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/1191 (di 6 o 10 pagine).

Per figli nati in altri Paesi dell’Unione Europea: si accettano i certificati di nascita internazionali di cui al punto 2 rilasciati dal relativo Ufficio di stato civile del Paese estero.

Per figli nati in Paesi extra UE (compreso il Principato di Andorra): atto integrale di nascita in originale rilasciato dall’Autorità competente (“certificado de nacimiento literal” original – NON SONO VALIDE FOTOCOPIE). Gli atti rilasciati da Paesi extra UE devono essere muniti di legalizzazione (a mezzo Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 oppure con le modalità previste dal Paese in cui è stato emesso l’atto, se questi non è un Paese firmatario della predetta Convenzione) e di traduzione ufficiale in lingua italiana, anch’essa legalizzata nel Paese dove è stata eseguita.

ATTENZIONE:

La legalizzazione della firma del traduttore giurato non è necessaria nel caso in cui l’atto di nascita sia stato emesso in un Paese UE.

In caso di atti rilasciati da Paesi extra UE la cui lingua ufficiale è lo spagnolo (ad esempio, Argentina, Venezuela, Uruguay) è necessario pagare per la legalizzazione consolare della firma del traduttore giurato (Art. 69 – 24,00 Euro), SOLO qualora essa sia stata eseguita in Spagna da uno dei traduttori giurati con firma depositata (vedi paragrafo seguente).

Le traduzioni dal catalano (atti andorrani) in italiano possono essere legalizzate dal Consolato Generale oppure con riconoscimento notarile della firma e della qualifica professionale del traduttore, legalizzato con apostille nel Principato.

Le traduzioni giurate / ufficiali da una lingua straniera (diversa dallo spagnolo) in italiano dovranno essere eseguite e legalizzate nello Stato in cui tale lingua è ufficiale.

In ogni caso, sono valide le traduzioni da qualsiasi lingua straniera in italiano asseverate in un Tribunale italiano.

In tutti i casi di figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto da entrambi i genitori nell’atto di nascita straniero, oltre alla documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 è necessario allegare anche la traduzione in italiano dell’atto integrale (“certificación literal”). Il riconoscimento effettuato all’estero è infatti valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg. codice civile).

Qualora l’atto “literal” non riporti i nomi di entrambi i genitori alla voce “DECLARANTE” oppure la dicitura “PROGENITORES”, sarà necessario presentare al Consolato il documento chiamato “Testimonio del expediente tramitado para la inscripción“ (anche conosciuto come “Cuestionario para la Declaración de Nacimiento en el Registro Civil”), che contiene la dichiarazione di nascita firmata da entrambi i genitori. Tale documento dovrà essere munito di traduzione ufficiale all’italiano e presentato insieme alla documentazione sopra indicata.

In caso di figlio nato in Spagna nell’ambito dell’unione tra persone dello stesso sesso, va accertato il rapporto di filiazione con il genitore italiano biologico, quindi si dovrà presentare obbligatoriamente il certificato spagnolo denominato “Parte del Facultativo que asistió al nacimiento”. Questo documento va inviato in originale con relativa traduzione ufficiale in italiano, effettuata da un traduttore ufficiale – per vedere l’elenco dei traduttori ufficiali con firma depositata presso questo Consolato Generale ·> [cliccare qui]

Si ricorda che ad oggi la normativa italiana non prevede la trascrizione di figli nati da gestazioni surrogate.

Importante: il “Libro de Familia” rilasciato dal Registro Civil spagnolo non ha alcun valore agli effetti della registrazione in Italia di una nascita avvenuta in Spagna. Il suo uso è limitato esclusivamente all’ambito della legislazione spagnola.

Insieme alla richiesta di trascrizione della nascita questo Consolato invierà anche la richiesta di iscrizione all’AIRE del minore allo stesso Comune ove viene trasmesso l’atto di nascita per la trascrizione.

 

Informazioni relative al nome e al cognome del proprio figlio

NOME

  • Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre.

COGNOME

  • Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 397/2008, ha disposto che per i bambini nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’Ufficiale di stato civile italiano procederà ad iscrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita. Resta fermo che i genitori possano richiedere all’Ufficiale dello stato civile, con apposita istanza, l’acquisizione del solo cognome paterno. In assenza di tale istanza si provvederà ad assegnare il cognome in base alla suddetta circolare.
  • Anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno aggiunto a quello paterno, sono ricevibili nell’ordinamento italiano, senza bisogno di acquisire alcuna dichiarazione di volontà da parte dei genitori.

 

VALORE DELLA CITTADINANZA POSSEDUTA DAL MINORE

Di norma, se il nuovo nato possiede – oltre alla cittadinanza italiana – anche quella del Paese in cui nasce, la legge di attribuzione del cognome del Paese di nascita prevale su qualsiasi altra.

Tuttavia, dal momento che l’ordinamento spagnolo prevede (Articulo 219 Reglamento de la Ley del Registro Civil) che l’attribuzione del cognome ai bambini nati in Spagna (ma che non sono cittadini spagnoli) deve seguire la legge del loro Stato di appartenenza, potrà essere emessa un’attestazione concernente le leggi e le consuetudini vigenti in Italia (art. 52, lett. G, D.Lgs. 71/2011). A tale riguardo, la legge italiana prevede per i nati all’estero che, se i genitori sono entrambi esclusivamente italiani, al cognome paterno potrà seguire quello materno (Sentenza C.C. 286/2016).

Si segnala che secondo l’ordinamento italiano s’intende per cognome l’insieme degli elementi onomastici di cui esso è composto.

Se però i genitori propendono per l’attribuzione del cognome secondo le leggi di un terzo Stato non comunitario di cui uno (o entrambi) di essi è cittadino, diverso quindi sia dalla Spagna sia dall’Italia, l’Ufficiale di Stato Civile del Comune potrebbe determinare che tale attribuzione debba essere rettificata. In tal caso, il Consolato Generale potrà chiedere l’iscrizione all’AIRE del bambino una volta determinato il cognome a esso spettante, non potendosi rilasciare documenti prima di tale deliberazione.

I bambini riconosciuti da un solo genitore avranno il cognome di quest’ultimo. Se si tratta di un cognome composto di più elementi, l’ordine degli stessi non potrà essere alterato. Qualora venisse modificato sull’atto spagnolo e il bambino non fosse titolare della cittadinanza spagnola, l’atto straniero dovrà essere rettificato prima di essere trascritto in Italia.

I bambini nati nel Principato di Andorra da genitori stranieri, di cui almeno uno risiede nel Principato, ricevono la cittadinanza di Andorra fino al raggiungimento della maggiore età e viene loro attribuito il doppio cognome, analogamente alla normativa spagnola.