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Adozioni

La normativa italiana in materia di adozioni (Legge 31 dicembre 1998, n.476) ha recepito la Convenzione sulla Protezione dei Minori e sulla Cooperazione in Materia di Adozione Internazionale (L’Aja il 29 maggio 1993) che prevede il riconoscimento delle adozioni effettuate nell’ambito della Convenzione.

In applicazione della citata Convenzione (art. 6) l’Italia ha designato come “Autorità Centrale” la Commissione per le Adozioni Internazionali che ha anche il compito di fornire informazioni sul funzionamento ed applicazione della Convenzione medesima (art. 7.2).

Commissione per le Adozioni Internazionali

Indirizzo: Largo Chigi n. 19 – 00187 ROMA
Tel: +39 0667791
Fax: +39 06 67792165
e-mail: cai.segreteria-enti@palazzochigi.it.

D’altra parte, l’art. 35.1 della L. n.476 attribuisce ai Tribunali dei Minori la verifica delle adozioni eseguite all’estero.

Art. 36.

(omissis)
4. L’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princípi della Convenzione.

Per maggiori informazioni riguardo le adozioni internazionali si consiglia di visitare il sito del Ministero degli Esteri