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Legalizzazioni e traduzioni

NORME GENERALI PER LA LEGALIZZAZIONE E LA TRADUZIONE DI ATTI E CERTIFICATI STRANIERI

Per avere valore in Italia, gli atti e certificati redatti in lingua straniera dovranno essere in primo luogo legalizzati (ad eccezione delle esenzioni previste dagli accordi internazionali) e poi tradotti in italiano.

LEGALIZZAZIONE

a) Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 05/10/1961: la legalizzazione avviene mediante apposizione dell’Apostille da parte dell’Autorità competente secondo l’ordinamento del Paese dove è stato emesso il documento da legalizzare. Gli atti di stato civile spagnoli sono esenti da legalizzazione. Documenti rilasciati in Stati extra-UE: informarsi presso gli uffici consolari italiani accreditati in tali Stati.

b) Paesi non firmatari della Convenzione dell’Aja: la legalizzazione va richiesta alla Sede consolare italiana accreditata nel Paese dove è stato emesso il documento.

TRADUZIONE

I documenti stranieri possono essere fatti valere in Italia soltanto se corredati di traduzione legalmente valida in lingua italiana (ad eccezione, e limitatamente ai casi previsti, dei certificati redatti su modelli plurilingue in base alla Convenzione firmata a Vienna l’8/9/1976).

La traduzione dovrà essere eseguita direttamente dalla lingua straniera in lingua italiana: non potranno essere accettate “traduzioni-ponte” (per esempio: dall’inglese in spagnolo e quindi dallo spagnolo in italiano).

a) Traduzioni eseguite nel Principato di Andorra: informarsi presso i traduttori giurati locali sulle modalità di apposizione dell’Apostille al fine di legalizzarne la firma.

b) Documenti redatti in lingue diverse dallo spagnolo e dal catalano e traduzioni da qualsiasi lingua in italiano eseguite in altri Paesi:

Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 05/10/1961: ove prevista dalle normative locali, con Apostille di autentica della firma del traduttore;

Paesi non firmatari della Convenzione dell’Aja: timbro di legalizzazione/conformità apposto dalla Sede consolare italiana accreditata nel Paese stesso (la legalizzazione va comunque apposta anche sui documenti originali).

c) Documenti redatti in qualsiasi lingua straniera e tradotti in Italia da traduttore asseverato presso i Tribunali: verbale di giuramento di traduzione, con timbro del Tribunale e marca da bollo.

d) In luogo dell’Apostille, le firme dei traduttori giurati nominati dalle Autorità del Principato di Andorra possono anche essere legalizzate dall’ufficio consolare, ma solo se depositate presso quest’ultimo; in tal caso, saranno soggette al pagamento della tassa di cui all’art. 69 della Tabella dei diritti consolari per ogni documento tradotto. Da febbraio 2019, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, e che promuove la libera circolazione dei cittadini, semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea, ‘la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri’. Pertanto, gli atti di Stato Civile rilasciati dalle Autorità di uno Stato membro dell’UE, tradotti da un traduttore giurato di uno Stato membro dell’UE, NON necessitano ne’ di apostille ne’ di legalizzazione consolare della firma del traduttore.