UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
La legge 20 maggio 2016, nº 76, e il relativo regolamento (DCPM 144 del 23 luglio 2016), hanno introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di contrarre unioni civili tra persone dello stesso sesso. La medesima norma ha altresì disciplinato le convivenze di fatto. Si riportano qui di seguito i procedimenti applicativi dei nuovi istituti per i connazionali residenti in questa circoscrizione consolare.
1. Trascrizione in Italia di provvedimento straniero già esistente
In analogia a quanto previsto per gli altri atti di stato civile, la medesima norma pone a carico del cittadino, che all’estero abbia già contratto matrimonio secondo la legge locale (anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016), l’obbligo di far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto, ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili, (scaricare qui il modulo di richiesta di trascrizione).
Per i cittadini che hanno l’intenzione di contrarre matrimonio in Spagna, secondo la legge locale, la norma citata abilita gli uffici consolari, previo svolgimento delle verifiche prescritte, al rilascio di un attestato di nulla osta a contrarre unione con persona dello stesso sesso secondo la legge locale, che può essere richiesto facendo pervenire a quest’ufficio consolare l’apposito modulo di richiesta (qui scaricabile). Resta fermo anche in questo caso il successivo obbligo dell’interessato di far pervenire il relativo atto di matrimonio, ai fini della trascrizione in Italia (con le modalità già richiamate) dell’unione civile.
2. Costituzione di un’unione civile presso il Consolato Generale d’Italia in Barcellona
Il cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare ed iscritto all’A.I.R.E. può presentare richiesta di costituzione di unione civile tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso di cittadinanza italiana. (scaricare qui il modulo di richiesta di costituzione di un’unione civile consolare).
3. Scioglimento di un’unione civile
Le cause di scioglimento delle unioni civili sono previste dalla citata Legge 20 maggio 2016, n. 76. Si attira l’attenzione sulla possibilità delle parti di richiedere, anche disgiuntamente, lo scioglimento dell’unione civile con una manifestazione di volontà davanti all’ufficiale di stato civile. Per maggiori dettagli al riguardo si invita a contattare questo Consolato Generale, alla mail barcellona.info@esteri.it .
4. Rapporti patrimoniali
Gli aspetti patrimoniali relativi alle unioni civili o alle convivenze di fatto possono essere regolati da un apposito contratto che potrà essere stipulato preso un notaio locale. Tale contratto, così come le sue eventuali modifiche o la sua rescissione vanno notificati all’autorità consolare competente per residenza (inviandone copia autentica munita dell’Apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1961 e di traduzione) per la successiva trasmissione al/i Comune/i di iscrizione AIRE.
CONVIVENZE DI FATTO
Si fa presente che le convivenze di fatto sono previste dall’ordinamento italiano (Legge 20 maggio 2016, n.76).
Tuttavia, i Comuni possono registrare esclusivamente quelle relative ai cittadini residenti in Italia e non all’estero, così come previsto dalla Legge Cirinnà (Legge 20 maggio 2016, n.76) che fa riferimento esclulsivo al DPR n. 223/1989 e non anche alla legge AIRE.
Pertanto, non essendo prevista dalla legge la trasmissione in Italia di convivenze di fatto costituite all’estero, il Consolato non potrà procedere in tal senso. Si suggerisce dunque di evitarne l’invio.