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Nascita

TRASCRIZIONE NASCITA (IURE SANGUINIS)

La legge di conversione N. 74/2025 di conversione del decreto-legge N. 36/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link

Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;
  • il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il minore che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

In base alle nuove disposizioni il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:

  1. un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  1. un nonno/nonna ha al momento della nascita del minore – o aveva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  1. il minore non possiede e non può possedere un’altra cittadinanza (inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero)
    IMPORTANTE: Anche se i genitori decidono di non registrare il figlio per l’altra cittadinanza, il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla → in questo caso, la cittadinanza italiana non si trasmette.
  1. il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a (da dimostrare con certificato storico di residenza da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto).

Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso dei requisiti.

Questo Consolato Generale emetterà formale provvedimento di preavviso di diniego in presenza di domande inviate incomplete.

Qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina “DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS)”, procedura che in alcuni casi permette l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.

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COME PRESENTARE LA DOMANDA

a) Per posta cartacea e in originale al Consolato Generale d’Italia a Barcellona, Carrer Aribau, 185, Planta 4 08021 Barcellona

b) direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE(in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale à l’iscrizione AIRE in questo caso non sarà automatica ed andrà richiesta successivamente alla trascrizione da parte del Comune – maggiori informazioni in fondo a questa pagina)

NB: i Consolati Onorari non sono abilitati a ricevere istanze di trascrizione di atti di nascita.

Il Consolato Generale potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa a verifica della sussistenza dei requisiti di legge a seconda della casistica in cui ricade.

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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I FIGLI NATI DURANTE IL MATRIMONIO:

  1. Modulo di richiesta compilato e firmato ·> [scarica qui]
  2. Copie dei documenti d’identità dei genitori
  3. Documentazione che prova il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4
  4. Atto di nascita originale:
    a) per i nati in Spagna: atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”)
    b) per i nati in altri Paesi UE: atti di nascita in formato internazionale/plurilingue ai sensi del Regolamento UE 1191/2016
    c) per i nati in Paesi extra UE: atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana.
  5. Richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio, ove non già presentata.

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO:

  1. Modulo di richiesta compilato e firmato ·> [scarica qui]
  2. Copie dei documenti d’identità dei genitori
  3. Documentazione che prova il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4
  4. Atto di nascita originale:
    a) per i nati in Spagna*: atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”).
    b) per i nati in altri Paesi: atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nota bene: le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall’Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L’atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.

*Nota bene: con l’obiettivo di compiere una semplificazione della procedura riguardante le richieste di trascrizione presentate in Spagna di figli nati fuori dal matrimonio, grazie ad una interlocuzione con il competente Ministero dell’Interno, la documentazione richiesta dal Consolato non comprende più la traduzione in italiano del certificado literal de nacimiento, che dovrà essere presentato in lingua originale.

 

Figlio nato in una coppia dello stesso sesso

Se il bambino è nato all’interno di una coppia omogenitoriale, è necessario dimostrare il rapporto biologico con il genitore italiano.
Occorre presentare il documento medico chiamato “Parte del Facultativo que asistió al nacimiento”, in originale e con traduzione ufficiale.

In caso di dubbi e vista la specificità di alcuni casi, si invita ove necessario a prendere previo contatto con l’ufficio di stato civile (barcellona.statocivile@esteri.it) per conoscere la documentazione da presentare.

La legge italiana non consente la trascrizione di atti relativi a figli nati tramite gestazione per altri (c.d. surrogata).

 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI TRASCRIZIONE DELLA NASCITA

Il Consolato Generale, una volta istruita la richiesta e verificata la documentazione, invierà la richiesta di trascrizione della nascita al Comune di iscrizione AIRE in Italia. I richiedenti riceveranno una comunicazione via mail dell’avvenuto invio a trascrizione.

Si ritiene utile sottolineare che la decisione ultima sull’effettiva trascrizione dell’atto di nascita in Italia ricade esclusivamente sul Comune di iscrizione AIRE. Una volta concluso il procedimento in Italia, sarà lo stesso Comune AIRE a comunicare ai richiedenti l’avvenuta trascrizione della nascita.

Eventuali richieste d’integrazione di documentazione, rifiuti di trascrizione da parte del Comune AIRE o altre fattispecie, dovranno essere trattate direttamente con il Comune di iscrizione AIRE.

 

ISCRIZIONE AIRE

Se il minore vive in Spagna, sarà automaticamente iscritto all’AIRE insieme alla trascrizione della nascita.

 

ISCRIZIONE AIRE DI UN FIGLIO MINORENNE/NEONATO IL CUI ATTO DI NASCITA È STATO TRASCRITTO DIRETTAMENTE IN ITALIA

Nel caso di una richiesta di iscrizione AIRE di un minorenne/neonato nato all’estero, il cui atto di nascita sia stato trascritto direttamente presso il comune in Italia, i genitori – già iscritto/i in AIRE – dovranno compilare il formulario allegato, e inviarlo per posta all’indirizzo del Consolato accompagnato dall’estratto di nascita, da una prova di residenza e documenti di identità di tutto il nucleo familiare.

 

INFORMAZIONI RELATIVE AL COGNOME ED AL NOME DEL PROPRIO FIGLIO

  • COGNOME

In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 ottobre 2008, l’atto di nascita di un cittadino italiano formato in uno Stato Membro dell’Unione Europea (e quindi anche in Spagna) viene trascritto in Italia riportando il cognome attribuito in base alle leggi di quello stesso Stato, anche laddove in esso sia vigente una disciplina del cognome difforme da quella prevista dall’ordinamento italiano.

  • NOME

Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l’ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l’atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi.