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Istanze al giudice tutelare

Istanze al Giudice Tutelare
(rinuncia all’eredità di minorenni iscritti)

L’art. 33 del D. Lgs. 71/2011 assegna al Capo dell’Ufficio Consolare le funzioni ed i poteri, in materia di tutela e di curatela, che le leggi dello Stato attribuiscono al Giudice Tutelare nei confronti dei cittadini minorenni, iscritti all’AIRE e residenti in questa circoscrizione consolare per tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e che rilevano della sfera patrimoniale dei minorenni, nel caso di:

  • alienazione, ipoteca o devoluzione in pegno dei beni pervenuti ai figli a qualsiasi titolo, anche a causa di morte;
  • accettazione con beneficio d’inventario o rinuncia ad eredità o legati;
  • accettazione donazioni, scioglimento di comunioni, contrazione mutui o locazioni ultra novennali.

Presentazione dell’istanza

  1. L’esercente/gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori, o gli amministratori di sostegno presentano istanza al Console Generale, in qualità di Giudice Tutelare (vedasi modulo), anticipandola, completa di tutti gli allegati necessari, all’indirizzo notarile.barcellona@esteri.it
  2. In seguito ad una prima istruzione della pratica, gli istanti sono convocati presso la Sede Consolare per la presentazione in originale della domanda, con apposizione della firma dinanzi al funzionario consolare, e pagamento dei diritti consolari di euro 11 ( art. 31 Tabella Diritti Consolari).
  3. L’esito dell’Istanza (autorizzazione o rigetto) è comunicato con Decreto Consolare consegnato agli interessati in originale, dietro pagamento di diritti consolari di euro 28 (art.  26 Tabella Diritti Consolari).
  4. Il Decreto Consolare acquisterà efficacia una volta trascorsi 10 giorni, senza che sia stato proposto reclamo da parte del Pubblico Ministero del Tribunale italiano che sarebbe stato competente a emettere il corrispondente provvedimento giudiziale.
  5. È possibile richiedere ai sensi dell’art. 741 del Codice di Procedura Civile se sussistono motivi di urgenza che il Decreto abbia effetto immediato.

Documenti da presentare

(vedasi modulo).

L’istruttoria prevede da parte dell’Ufficio Consolare, sia in caso di accettazione (sempre con beneficio d’inventario) che in caso di rinuncia degli istanti per conto dei minorenni, un esame approfondito delle ragioni alla base di tale scelta che deve essere adeguatamente motivata (la richiesta di rinuncia all’eredità per conto del minore, dovrà evidenziare, in particolare, il pregiudizio in capo al minore nel caso di accettazione con beneficio d’inventario).

Nell’autorizzare o meno l’Istanza, il giudice tutelare valuterà il superiore interesse del minore.