In base agli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, così come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a Barcellona e iscritto all’AIRE può, in alternativa, presentare la domanda presso questo Consolato Generale, per il successivo inoltro alla Prefettura di riferimento.
AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Nell’ordinamento italiano il cambio del nome o del cognome riveste carattere ECCEZIONALE, pertanto le richieste potranno essere ammesse SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di situazioni oggettivamente RILEVANTI, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da SOLIDE e SIGNIFICATIVE motivazioni.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
- il Consolato non ha alcun potere decisionale sulle pratiche di cambiamento del nome e/o cognome, agendo da semplice intermediario tra il cittadino e la competente Prefettura in Italia;
- il Consolato non ha alcun potere di intervento sulla tempistica del procedimento che è determinata da una serie di passaggi regolati dal Codice Civile e dai tempi di risposta della Prefettura illustrati di seguito;
- l’esito dell’istanza è discrezionale e il Prefetto può rigettarla se ritiene le motivazioni addotte insufficienti o infondate;
- la legge italiana non prevede il cambiamento del cognome per la donna sposata;
- tutta la procedura per il cambiamento del nome e/o del cognome, in quanto svolta presso la competente Prefettura in Italia, avviene solo ed esclusivamente in lingua italiana. Chi non dovesse avere dimestichezza con la nostra lingua dovrà considerare di utilizzare, a proprie spese, i servizi di un traduttore professionista.
PROCEDURA
Si ricorda che l’accettazione dell’istanza è discrezionale da parte delle Prefetture e che è possibile presentare la domanda:
- direttamente presso la Prefettura italiana competente per territorio, senza il tramite di questo Consolato Generale;
- presso questo Consolato Generale d’Italia in Barcellona, personalmente previo appuntamento da prenotare scrivendo una email a barcellona.cittadinanza@esteri.it
Il giorno dell’appuntamento l’istante dovrà produrre la seguente documentazione:
- modulo di richiesta (formulario da reperire sul sito della competente Prefettura);
- documento d’identità/riconoscimento italiano (passaporto o CIE);
- documento d’identità straniero, se in possesso di altra cittadinanza;
- atto di nascita straniero emesso dalle Autorità del luogo di nascita, tradotto e legalizzato con apostille se non spagnolo;
- ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00 some di seguito:
BENEFICIARIO: Ministero dell’Economia e delle Finanze
IBAN: IT79Z0100003245BE00000000QK
BIC: BITAITRRENT
CAUSALE: ‘codice fiscale del contribuente’ – Bollo su istanza Prefettura – anno di riferimento (AAAA) oppure mese/anno (MM/AAAA)
Sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo le istanze di cambiamento di nomi e cognomi presentate perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale. (art. 93 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
- eventuale altra documentazione a supporto della richiesta.
Le domande di cambiamento di nome o cognome seguono le seguenti FASI:
- Inoltro della domanda alla Prefettura competente;
La Prefettura ha fino a 120 giorni di tempo per dare un riscontro, questo potrà essere:
- accettazione dell’istanza;
- rigetto dell’istanza;
- accettazione con riserva: il Prefetto può richiedere eventuali integrazioni documentali, ad esempio un certificato penale. Fornite le integrazioni richieste, il Prefetto procede all’accettazione dell’istanza oppure al suo rigetto.
- se vi è accettazione, il Prefetto emetterà un decreto provvisorio di cambio del nome e/o del cognome;
- effettuazione della pubblicazione per 10 giorni di un avviso contenente il sunto della domanda;
- notizia dell’avvenuta pubblicazione alla Prefettura competente;
- se non sono state presentate opposizioni la Prefettura potrà emettere un decreto definitivo di cambiamento del nome e/o del cognome;
- l’interessato richiede al Comune di nascita, per il tramite dell’Ufficio consolare, di trascrivere ed annotare il decreto definitivo del cambiamento di nome o di cognome e al Comune di iscrizione AIRE di provvedere all’aggiornamento della scheda anagrafica.
RIPRISTINO DEL COGNOME DI ORIGINE
I cittadini italiani per nascita nati all’estero il cui cognome, attribuito dallo Stato estero di nascita e di appartenenza, sia stato rettificato d’ufficio all’atto della trascrizione ai sensi dell’art. 98.2 D.P.R. 396/2000 in applicazione della norma che prevedeva l’attribuzione del solo cognome paterno, possono chiedere il ripristino del cognome di origine direttamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno 15.5.2008 n. 397.
Per ogni ulteriore info è possibile scrivere a barcellona.cittadinanza@esteri.it
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (artt. 89-94)
- D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71
- D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54
- Legge 11 gennaio 2018, n. 4
- D. Lgs. 18 settembre 2024, n. 139
- Circolare del Ministero dell’Interno 15.5.2008 n. 397.