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Convivenze di fatto

L’istituto prevede l’attribuzione di alcuni diritti e facoltà conseguenti al dato di fatto della convivenza stabile tra due persone (non necessariamente dello stesso sesso) contraddistinta, rispetto alla mera coabitazione dall’esistenza di legami affettivi di coppia.

Tuttavia, i Comuni possono registrare esclusivamente quelle relative ai cittadini residenti in Italia e non all’estero, così come previsto dalla Legge Cirinnà  (Legge 20 maggio 2016, n.76) che fa riferimento esclulsivo al DPR n. 223/1989 e non anche alla legge AIRE.

Pertanto, non essendo prevista dalla legge la trasmissione in Italia di convivenze di fatto costituite all’estero, il Consolato non potrà procedere in tal senso. Si suggerisce dunque di evitarne l’invio.