Gli Uffici Consolari non rilasciano certificati di stato civile, come per esempio il certificato di nascita o il certificato di matrimonio, spesso necessari all’estero per il disbrigo di pratiche di vario tipo. L’unico Ente che può rilasciare tali certificati è il Comune italiano, che deve essere contattato direttamente dai cittadini interessati.
Per motivi pratici, si consiglia di richiedere sempre i certificati internazionali rilasciati ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976. Questi certificati, infatti, sono esenti da legalizzazione e da traduzione, e vengono di norma accettati senza ulteriori formalità, anche dalle Autorità degli altri Stati.
E’ comunque buona norma visitare il sito web del Comune per avere informazioni più precise circa la procedura di richiesta dall’estero dei certificati di stato civile.
Per agevolare le richieste il Consolato Generale ha elaborato un fac-simile di richiesta al Comune con istruzioni (non si tratta di un modello ufficiale). Le mancate risposte o le richieste di integrazione di documenti, pagamenti di bolli o diritti di rilascio, ecc., sono questioni che devono essere chiarite direttamente con l’ufficio stato civile del Comune.
Esenzione da legalizzazione tra Italia e Spagna
Ai sensi della Convenzione biltaterale tra la Spagna e la Repubblica Italiana (Legge 11.12.1985, n. 761 -BOE n. 124 del 24.05.1986) la documentazione di stato civile rilasciata da uno dei due Stati non si legalizza se si deve presentare alle Autorità dell’altro Stato a qualsiasi titolo, a condizione che sia stata correttamente firmata, datata e timbrata da un funzionario