INGRESSO IN SPAGNA
• È consentito l’ingresso in Spagna da tutti i Paesi europei o appartenenti allo spazio Schengen, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, senza obbligo di quarantena. Per chi proviene dalle aree considerate a rischio vige l’obbligo di presentare uno dei seguenti documenti: certificato di vaccinazione completa; test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel Paese; certificato di guarigione dal coronavirus non antecedente i 180 giorni. L’obbligo si applica a tutte le Regioni italiane. Prima dell’ingresso in Spagna per via aerea o marittima, è inoltre necessario compilare un modulo di controllo sanitario: per i dettagli, si veda il paragrafo “Principali provvedimenti spagnoli”. Specifiche misure restrittive sono in vigore nelle località con un’alta incidenza da COVID-19. Per tutti i dettagli, si veda il paragrafo “Situazione in Spagna”.
Per ulteriori informazioni relative ai collegamenti aerei, marittini e via terra tra Italia e Spagna si puo’ consultare questa pagina.
INGRESSO IN ITALIA dal 1 febbraio al 15 marzo 2022
Dal 1 febbraio, secondo quanto disposto dall’Ordinanza 27 gennaio 2022, si potrà entrare in Italia dai Paesi dell’Elenco C, in assenza di ulteriori soggiorni o transiti in Paesi di altri Elenchi nei quattordici (14) giorni precedenti e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, presentando a tutti coloro che siano autorizzati a effettuare i controlli:
- Passenger Locator Form (o dPLF) debitamente compilato, in versione digitale o cartacea (in caso di impedimenti tecnologici);
- Certificato Digitale UE/Green Pass di completamento del ciclo vaccinale per COVID-19 con vaccino autorizzato dall’EMA (o certificato equivalente), o
- Certificato Digitale UE /Green Pass rilasciato a seguito di completa guarigione da COVID-19 e cessazione dell’obbligo di isolamento (o certificato equivalente), o
- Certificato Digitale UE/Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo (test molecolare da effettuare nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia, test antigenico da effettuare nelle quarantotto ore precedenti l’ingresso in Italia).
Il documento al punto 1 (dPLF) è sempre necessario. In caso di mancata compilazione del dPLF, può essere negato l’imbarco.
I documenti ai punti da 2 a 4 sono alternativi tra loro. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti indicati ai punti 2, 3 o 4, l’ingresso in Italia è consentito solo a condizione di sottoporsi a 5 giorni di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria seguiti da test molecolare o antigenico.
Con riferimento al punto 2, ai soli fini dell’ingresso in Italia, rimane ferma la validità dei certificati digitali UE di vaccinazione prevista dai relativi Regolamenti UE (9 mesi).
ATTENZIONE: sul territorio nazionale, dal 1 febbraio, la validità del Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di vaccinazione completa è ridotta a sei (6) mesi.
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei (6) mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
Inoltre, è possibile accedere al trasporto pubblico, ai servizi di ristorazione, ai servizi alberghieri e ad altre attività solo in presenza del cosiddetto Green Pass Rafforzato o Super Green Pass (vaccinazione/guarigione). Per maggiori dettagli, clicca qui e consulta la tabella delle attività consentite con Green Pass Base e Green Pass Rafforzato.
INGRESSO DI MINORI
Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe):
Test molecolare o antigenico
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
Isolamento
Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).
Per maggori informazioni si veda la pagina “Le misure in vigore in Italia“.
Maggiori informazioni sulla certificazione verde COVID-19 sono disponibili alla pagina https://www.dgc.gov.it/web/.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione “deroghe” alla pagina del sito Viaggiare Sicuri.
(Aggiornato il 31 gennaio 2022, ore 18.00)