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Cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis)

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile nel sito: LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 – Normattiva.

ATTENZIONE! Tale procedura è dedicata ai richiedenti maggiorenni che intendono acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis; per i minori si invita a consultare la pagina Registrazione nascita 

In base alla nuova legge n.91 del 1992, chi è nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano; lo è solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
    Non rilevano la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
  2. un genitore o un nonno/a possiede – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell’interessato. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

Possono presentare domanda di riconoscimento presso questo Consolato Generale i residenti nel Principato di Andorra e nelle Comunità autonome di Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia e Isole Baleari.

I residenti in Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, Ceuta y Melilla devono rivolgersi al Consolato Generale a Madrid.

I residenti alle Isole Canarie devono rivolgersi al Vice Consolato ad Arona.

Il richiedente deve essere in possesso di un documento valido che provi la sua stabile residenza in Spagna, nella circoscrizione di questo Consolato Generale.

 

Documentazione da presentare

La seguente documentazione deve essere presentata per intero ed a partire dall’avo (genitore o nonno/a nato in Italia), anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare prossimo, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano:

  1. DOCUMENTAZIONE DELL’AVO (nonno/a o genitore nato in Italia ed emigrato all’estero):
  • estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano, in originale e con indicazione della paternità e della maternità; o, in mancanza di tale documento, atto di battesimo in originale autenticato dalla Curia competente e dichiarazione del Comune italiano sull’inesistenza dei registri di stato civile nell’anno di nascita dell’ascendente;
  • atto di matrimonio (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • atto di morte, se deceduto (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • certificato di non-naturalizzazione del/dei Paese/i dove è stato residente, con tutti gli eventuali cambiamenti del nome e del cognome (in originale, apostillato e tradotto all’italiano). In caso di Paesi che non rilasciano certificati di non naturalizzazione tale circostanza potrà essere provata con altra documentazione (a titolo esemplificativo, per la Spagna, certificato negativo di iscrizione presso il Registro Civil; certificato di non iscrizione alle liste elettorali).
    • Nel caso in cui l’avo si fosse naturalizzato, è necessario presentare l’atto di naturalizzazione (o Gazzetta Ufficiale dello stato) allo scopo di verificare la data esatta di acquisizione della cittadinanza straniera; la naturalizzazione dell’avo italiano potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei discendenti.
  • SE L’AVO È IL GENITORE, e lo stesso non è esclusivamente cittadino italiano, certificato storico di residenza per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi.
  1. DOCUMENTAZIONE DEL GENITORE (SE L’AVO È IL NONNO/A):
  • atto di nascita (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • atto di matrimonio (in caso di persone sposata) (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • atto di morte, in caso di un deceduto (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  1. RICHIEDENTE:
  • istanza > [cliccare qui]
  • copia del documento d’identità
  • atto di nascita (in originale, apostillato e tradotto all’italiano)
  • eventuale atto di matrimonio e/o divorzio (in originale, apostillato e tradotto all’italiano) con fotocopia del passaporto del coniuge
  • prova di residenza nella circoscrizione di questo Consolato Generale:
    • Per cittadini spagnoli: DNI e certificado de empadronamiento aggiornato, emesso non oltre 3 mesi prima dell’appuntamento.
    • Per cittadini UE: certificado de registro de ciudadano de la Unión (c.d. “NIE verde”) e certificado de empadronamiento aggiornato, emesso pochi giorni prima dell’appuntamento.
    • Per cittadini extra-UE: TIE in corso di validità e certificado de empadronamiento aggiornato, emesso pochi giorni prima dell’appuntamento.
      Non si accettano visti di turismo o di studio o NIE/NIF per studio o altre cause di permanenza temporanea in Spagna.

L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso. I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

 

COME PRENOTARE L’APPUNTAMENTO

Unicamente attraverso il sistema Prenot@Mi alla voce “Ricostruzione Cittadinanza”.

L’appuntamento è individuale, ovvero ogni richiedente dovrà prenotare il proprio appuntamento.

Dieci giorni prima dell’appuntamento, il richiedente riceverà una mail con la richiesta di conferma dell’appuntamento stessoLa mancata riconferma comporterà la cancellazione automatica dell’appuntamento da parte del sistema.

 

TARIFFA CONSOLARE

Le istanze di cittadinanza iure sanguinis sono soggette al pagamento di 600,oo €.

Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.

Per maggiori informazioni -> Tariffe per il trattamento delle domande di cittadinanza