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Proroga validità dei documenti italiani di riconoscimento

Come stabilito dall’articolo 104 del “Decreto Cura Italia” emesso dal Governo italiano in data 17/03/2020, è stata proprogata la validità di alcuni documenti di riconoscimento, quali: passaporti, carte d’identità cartacee ed elettroniche e patenti di guida, fino al 31/08/2020, solo ed esclusivamente per motivi d’identificazione personale e non per motivi di viaggio transfrontaliero.

Nello specifico, per quanto concerne il tema trasporti:

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 prorogate fino al 31/08/2020;

b) carte di qualificazioni del conducente, e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;

c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020

d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020;

e) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

f) gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione di cui all’art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

g) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 apr

ile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;

h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020;

i) sono sospesi (ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l.18/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.