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Dichiarazione di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge (figli minori nati all’estero da cittadini iure sanguinis)

In due casi, è possibile acquisire la cittadinanza italiana anche se non si ha diritto per nascita:

Caso 1 – Art. 4, comma 1-bis, legge 91/1992

  • Un genitore è cittadino italiano per nascita
  • Entrambi i genitori (o il tutore) firmano una dichiarazione entro 3 anni dalla nascita o dal riconoscimento del legame
  • La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione

Caso 2 – Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025

  • Il figlio è minorenne al 24 maggio 2025
  • È figlio di un cittadino italiano riconosciuto tramite domanda presentata entro il 27 marzo 2025
  • La dichiarazione va presentata entro il 31 maggio 2026
  • Se nel frattempo il minore compie 18 anni, può presentarla personalmente

La dichiarazione di volontà di acquisto si effettua personalmente da entrambi i genitori presso la sede del Consolato Generale a Barcellona (NON è possibile presentarla agli Uffici consolari onorari) previo appuntamento da fissare con Prenot@mi ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra.

Il giorno dell’appuntamento i genitori dovranno presentarsi con:

  1. il documento d’identità in vigore di entrambi;
  2. la prova del possesso della cittadinanza italiana per nascita del genitore italiano (per esempio: atto integrale di nascita rilasciato dal comune italiano del padre o della madre cittadini per nascita; copia della sentenza di riconoscimento della cittadinanza);
  3. il certificato di cittadinanza straniera del/della minore;
  4. l’atto di nascita originale del minore:
    • per i nati in Spagna: 

a) se nati durante il matrimonio: atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”)
b) se nati fuori dal matrimonio: atto di nascita integrale (“certificado de nacimiento literal original”) CON TRADUZIONE UFFICIALE ALL’ITALIANO e atto di nascita internazionale rilasciati dal Registro Civil spagnolo (“certificado de nacimiento plurilingue original”). Il certificado literal deve riportare entrambi i genitori nel campo “dichiaranti” a dimostrazione del riconoscimento effettuato da entrambi. Devono comparire chiaramente indicazioni come “los padres”, “ambos progenitores” o i nomi e cognomi di entrambi. Se compare solo uno dei genitori, bisogna chiedere una rettifica al Registro Civil per far aggiungere l’altro. Se non è possibile rettificare il certificato e nell’atto risulta indicato come dichiarante solo un genitore, è necessario richiedere al Registro Civil un documento chiamato “Testimonio del expediente tramitado para la inscripción”, che contiene la dichiarazione firmata da entrambi i genitori in cui si riconosce ufficialmente il figlio e si dà consenso reciproco. Anche questo documento va tradotto ufficialmente in italiano.

    • per i nati in altri Paesi: 

atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nota bene: le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall’Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L’atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.