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Perdita/Riacquisto cittadinanza italiana

1) Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

Perde la cittadinaza automaticamente:

  • il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano
  • il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato
  • l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza

Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

  • l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza
  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza
  • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanzaLa dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all’estero, all’autorità diplomatico-consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto
  • certificato di cittadinanza italiana
  • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera
  • documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta

Il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne sposate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948 che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera NON hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro discendenti) manifestino alle competenti autorità (comuni o uffici consolari) la volontà di mantenerla.

Dal 1° gennaio 1948 la donna non perde la cittadinanza italiana neanche in caso di acquisto di una cittadinanza straniera per naturalizzazione da parte del marito nato italiano.

 

2) Riacquisto della cittadinanza

Il cittadino italiano che ha perso la cittadinanza può riacquistarla con le modalità di seguito indicate.

Automaticamente: dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi rinunci.

Previa apposita dichiarazione: qualora presti effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane; qualora assuma, o abbia assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero; se residente all’estero, qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione tesa al riacquisto presentata all’Autorità Consolare italiana; qualora abbia stabilito la residenza in Italia da almeno 2 anni e provi di aver abbandonato l’incarico pubblico o il servizio militare assunto o prestato. nonostante il divieto espresso del Governo italiano.

Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948: possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione. La dichiarazione consolare di riacquisto della cittadinanza è resa davanti all’ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante risiede ovvero, in caso di residenza all’estero, all’Autorità diplomatico-consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
  • documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
  • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
  • certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

 

Per eventuali e ulteriori informazioni scrivere alla casella: barcellona.cittadinanza@esteri.it