{"id":679,"date":"2023-05-15T15:56:40","date_gmt":"2023-05-15T13:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/?page_id=679"},"modified":"2026-07-27T10:04:02","modified_gmt":"2026-07-27T08:04:02","slug":"guida-autoveicoli","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/guida-autoveicoli\/","title":{"rendered":"Autoveicoli e Patenti di guida"},"content":{"rendered":"<p><strong>Patenti di guida italiane<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p>Gli Uffici Consolari accreditati\u00a0<strong>in Paesi dell\u2019Unione Europea\u00a0<\/strong>non sono pi\u00f9\u00a0abilitati al rilascio o rinnovo delle patenti di guida italiane. Tali competenze sono assegnate esclusivamente alle\u00a0<strong>Autorit\u00e0 locali<\/strong>\u00a0di ciascuno Stato membro, alle quali bisogna rivolgersi direttamente per verificare la validit\u00e0 o le eventuali proroghe della patente di guida all\u2019interno dei rispettivi territori.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano che abbia\u00a0<strong>stabilito la propria residenza in Spagna<\/strong>\u00a0potr\u00e0:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>convertire<\/strong>\u00a0<strong>la patente di guida italiana in una patente spagnola<\/strong>; tale operazione si denomina \u201ccanje\u201d (attenzione: la conversione \u00e8 una facolt\u00e0, non un obbligo,\u00a0ma \u00e8 consigliabile per motivi pratici);<\/li>\n<li><strong>conservare la\u00a0patente italiana fino a scadenza\u00a0<\/strong>senza fare nulla (in questo caso si potrebbero verificare inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione, essendo necessario richiedere notizie allo Stato che ha inizialmente rilasciato la patente).<\/li>\n<\/ol>\n<p>I cittadini italiani residenti in Spagna NON sono soggetti all\u2019obbligo di rinnovo dopo 2 anni di residenza in Spagna stabilito dalla direttiva europea 2006\/126\/CE, in quanto la norma prevede l\u2019obbligo di rinnovo solo per i titolari di patenti europee con scadenza superiore a 15 anni o indefinita, mentre la patente italiana dura 10 anni.<\/p>\n<p>In ogni caso,\u00a0<strong>alla scadenza<\/strong>, i cittadini italiani residenti in Spagna\u00a0<strong>devono rinnovare la propria patente rivolgendosi esclusivamente alle Autorit\u00e0 locali\u00a0<\/strong>(v. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 30 del 21 maggio 1999). \u00c8 a tal fine necessario rivolgersi alla\u00a0<strong>Jefatura Provincial de Tr\u00e1fico della provincia di residenza<\/strong>:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.dgt.es\/\">http:\/\/www.dgt.es\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Patenti scadute o smarrite\/rubate<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso che la patente italiana sia\u00a0<strong>scaduta<\/strong>, oppure a causa di\u00a0<strong>smarrimento\/furto<\/strong>\u00a0della stessa ancora in corso di validit\u00e0, il rilascio di una nuova patente nel territorio dell\u2019Unione Europa \u00e8\u00a0<strong>competenza esclusiva delle Autorit\u00e0 locali<\/strong>. In base alla direttiva europea 91\/439 del 1991, la Jefatura de Tr\u00e1fico spagnola pu\u00f2 richiedere agli interessati un attestato di \u201cpossesso di patente\u201d rilasciato dalle Autorit\u00e0 competenti dello stato membro che ha rilasciato la patente iniziale (si consiglia di verificare direttamente con le Autorit\u00e0 spagnole).<\/p>\n<p>Tale attestato non pu\u00f2 pi\u00f9 essere rilasciato dalle\u00a0Rappresentanze diplomatico-consolari, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l\u2019Autorit\u00e0 centrale italiana o gli Uffici della Motorizzazione Civile. Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato,\u00a0<strong>dovr\u00e0 presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato, apposita istanza presso gli Uffici della Motorizzazione Civile italiana,<\/strong>\u00a0corredata della documentazione attestante il versamento dell\u2019imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.<\/p>\n<p>Poich\u00e8 tale attivit\u00e0 di certificazione non\u00a0\u00e8 legata n\u00e9 al luogo di residenza del richiedente, n\u00e9 all\u2019Ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, l\u2019utente potr\u00e0 rivolgersi\u00a0<strong>indifferentemente a qualsiasi Ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale<\/strong>.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><strong><u>Radiazione di autoveicoli con targa italiana (per definitiva esportazione)<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong>Dal 1\u00ba gennaio 2020 la radiazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) per definitiva esportazione del veicolo all\u2019estero non potr\u00e0 pi\u00f9 essere richiesta per il tramite della rete diplomatico\/consolare.<\/strong><\/p>\n<p>Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all\u2019estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto,\u00a0<strong>dal 1\u00ba gennaio 2020<\/strong>, la radiazione dovra\u2019 essere richiesta\u00a0<strong>prima che il veicolo venga esportato<\/strong>, in modo da consentire il controllo dell\u2019avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato\u00a0<strong>potra\u2019 circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l\u2019esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria<\/strong>\u00a0prevista dall\u2019art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sara\u2019 munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.\u00a0A partire dal 1 gennaio 2020, quindi,\u00a0gli Uffici Consolari non potranno piu\u2019 accettare richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all\u2019estero in data successiva.<\/p>\n<p><strong>Per altre informazioni si suggerisce di visitare la pagina web dell\u2019ACI<\/strong>\u00a0\u00b7&gt;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.aci.it\/i-servizi\/guide-utili\/guida-pratiche-auto.html\">https:\/\/www.aci.it\/i-servizi\/guide-utili\/guida-pratiche-auto.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Patenti di guida italiane Gli Uffici Consolari accreditati\u00a0in Paesi dell\u2019Unione Europea\u00a0non sono pi\u00f9\u00a0abilitati al rilascio o rinnovo delle patenti di guida italiane. 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