{"id":647,"date":"2023-05-15T15:02:03","date_gmt":"2023-05-15T13:02:03","guid":{"rendered":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/?page_id=647"},"modified":"2025-07-03T10:20:45","modified_gmt":"2025-07-03T08:20:45","slug":"successioni","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/atti-notarili\/successioni\/","title":{"rendered":"Successioni"},"content":{"rendered":"<p>Si fa presente che il 17\/08\/2015 \u00e8 entrato in vigore il Regolamento U.E. n.650\/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all&#8217;esecuzione delle decisioni e all&#8217;accettazione e all&#8217;esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un <strong>certificato successorio europeo<\/strong> (G.U. L.201 del 27\/07\/2012).<\/p>\n<p>Il regolamento stabilisce come criterio generale (art. 21) che la legge applicabile alle successioni legittime (quelle in cui non sia stato fatto testamento) sia quello della residenza abituale della persona deceduta.<br \/>\nLo stesso criterio si applica anche nel caso delle successioni testamentarie quando la persona deceduta non abbia specificamente richiesto l\u2019applicazione della legge di uno Stato diverso da quello in cui aveva la propria residenza abituale.<\/p>\n<p>Nel caso in cui una parte dei beni della persona deceduta si trovino in uno Stato diverso da quello in qui quest\u2019ultimo aveva la propria residenza abituale, il Regolamento 650\/12 prevede la possibilit\u00e0 di richiedere un \u201ccertificato successorio europeo\u201d (art. 62 e successivi) \u201cdestinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell\u2019eredit\u00e0 che, in un altro Stato membro, hanno necessit\u00e0 di far valere la loro qualit\u00e0 o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e\/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell\u2019eredit\u00e0.\u201d.<br \/>\nTale certificato viene rilasciato dal notaio competente (generalmente quello che apre la successione) sempre in riferimento al luogo di residenza abituale della persona deceduta.<\/p>\n<p><strong>Per ottenere certificazioni relative agli atti di ultima volont\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>La Convenzione di Basilea del 16 Maggio 1972 ha istituito un sistema di scambio di informazioni tra i Paesi che l\u2019hanno sottoscritta per cui \u00e8 possibile richiedere le certificazioni relative alle ultime volont\u00e1 depositate presso qualsiasi dei Paesi sopraindicati. \u00c8 possibile pertanto rivolgersi ad uno degli Uffici riconosciuti. L\u2019ufficio abilitato in questa Circoscrizione consolare \u00e8 il \u201c<a href=\"http:\/\/www.mjusticia.gob.es\/cs\/Satellite\/Portal\/es\/areas-tematicas\/registros\/registro-actos-ultima-voluntad\"><em>Registro de Actos de \u00faltima Voluntad<\/em><\/a>\u201d. Il certificato ottenuto in loco pu\u00f3 essere direttamente presentato al notaio di competenza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Si fa presente che il 17\/08\/2015 \u00e8 entrato in vigore il Regolamento U.E. n.650\/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all&#8217;esecuzione delle decisioni e all&#8217;accettazione e all&#8217;esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (G.U. L.201 del 27\/07\/2012). Il regolamento [&hellip;]","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":639,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-647","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=647"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/647\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8395,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/647\/revisions\/8395"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/639"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}