{"id":312,"date":"2023-05-08T12:50:35","date_gmt":"2023-05-08T10:50:35","guid":{"rendered":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/?page_id=312"},"modified":"2023-05-08T12:50:35","modified_gmt":"2023-05-08T10:50:35","slug":"anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/albo-consolare\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/","title":{"rendered":"Anagrafe Italiani residenti all\u2019estero (A.I.R.E.)"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<br \/>\n\u2022 la possibilit\u00e0 di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l\u2019elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.;<br \/>\n\u2022 la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni;<\/p>\n<p>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/p>\n<p>\u2022 i cittadini che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero per periodi superiori a 12 mesi;<br \/>\n\u2022 quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/p>\n<p>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/p>\n<p>\u2022 le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<br \/>\n\u2022 i lavoratori stagionali;<br \/>\n\u2022 i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<br \/>\n\u2022 i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<br \/>\nLa richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it [clicca qui] allegando la documentazione richiesta.<br \/>\nL\u2019iscrizione pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 GRATUITA.<\/p>\n<p>L\u2019aggiornamento dell\u2019A.I.R.E. dipende dal cittadino.<\/p>\n<p>L\u2019interessato deve comunicare tempestivamente all\u2019ufficio consolare:<br \/>\n\u2022 il trasferimento della propria residenza o abitazione all\u2019estero;<br \/>\n\u2022 le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<br \/>\n\u2022 la perdita della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/p>\n<p>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p>La cancellazione dall\u2019A.I.R.E. avviene:<\/p>\n<p>\u2022 per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall\u2019estero o rimpatrio;<br \/>\n\u2022 per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<br \/>\n\u2022 per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<br \/>\n\u2022 per perdita della cittadinanza italiana;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere [&hellip;]","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":98,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-312","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/312","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=312"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/312\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":313,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/312\/revisions\/313"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/98"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}