{"id":307,"date":"2023-05-08T12:44:12","date_gmt":"2023-05-08T10:44:12","guid":{"rendered":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/?page_id=307"},"modified":"2025-12-22T15:46:04","modified_gmt":"2025-12-22T14:46:04","slug":"anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/","title":{"rendered":"Anagrafe Italiani residenti all\u2019estero (A.I.R.E.)"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/richiedere-iscrizione-alla-i-r-e\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Richiedere iscrizione all\u2019A.I.R.E.<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/cambio-residenza\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cambio residenza<\/a><\/strong><\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/trasferimento-delliscrizione-a-i-r-e\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Trasferimento dell&#8217;iscrizione A.I.R.E.<\/a><\/strong><\/li>\n<li class=\"breadcrumb-item active\" aria-current=\"page\"><strong><a href=\"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/il-portale-dei-servizi-consolari\/\">Il portale dei Servizi Consolari<\/a><\/strong><\/li>\n<li aria-current=\"page\"><strong><a href=\"https:\/\/consbarcellona.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-italiani-residenti-allestero-a-i-r-e\/convivenze-di-fatto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Convivenze di fatto<\/a><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un <strong>obbligo<\/strong> del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l\u2019elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019U.E.;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni;<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Si informa che l\u2019art. 1 comma 242 della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1 gennaio 2024, ha introdotto una sanzione fino a 1.000,00 euro per ogni anno di mancata iscrizione all\u2019A.I.R.E., per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all\u2019estero. Si segnala inoltre che l\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019eventuale irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/span><\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi<\/strong> all\u2019A.I.R.E.:<\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che trasferiscono la propria residenza all\u2019estero per periodi superiori a 12 mesi;<\/li>\n<li>quelli che gi\u00e0 vi risiedono, sia perch\u00e9 nati all\u2019estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Non devono iscriversi<\/strong> all\u2019A.I.R.E.:<\/p>\n<ul>\n<li>le persone che si recano all\u2019estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;<\/li>\n<li>i lavoratori stagionali;<\/li>\n<li>dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all&#8217;estero nell&#8217;ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale;<\/li>\n<li>i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;<\/li>\n<li>i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<br \/>\nLa richiesta va effettuata attraverso il portale Fast.it [<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">clicca qui<\/a>] allegando la documentazione richiesta.<br \/>\nL\u2019iscrizione pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.<br \/>\n<strong>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 GRATUITA.<\/strong><\/p>\n<p><strong>L\u2019aggiornamento dell\u2019A.I.R.E. dipende dal cittadino.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019interessato deve comunicare tempestivamente all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>il trasferimento della propria residenza o abitazione all\u2019estero;<\/li>\n<li>le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>la perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che rientrano definitivamente in Italia dovranno presentarsi presso il Comune Italiano dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/p>\n<p>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p>La cancellazione dall\u2019A.I.R.E. avviene:<\/p>\n<ul>\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall\u2019estero o rimpatrio;<\/li>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Richiedere iscrizione all\u2019A.I.R.E. Cambio residenza Trasferimento dell&#8217;iscrizione A.I.R.E. Il portale dei Servizi Consolari Convivenze di fatto L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. 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