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Atto di assenso

ATTO DI ASSENSO per emissione di passaporto/CIE a figli minori

Nel modulo di domanda di passaporto o carta d’identità il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso e a prescindere dalla relazione che intercorre tra i genitori.

Ai sensi del D.L. 69/2023, a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario per i genitori di figli minori presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE).

Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento.

L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, presso il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Nessuna variazione è stata invece apportata alla normativa relativa al rilascio del passaporto/carta d’identità al figlio minorenne; resta pertanto necessario l’assenso di entrambi i genitori per il rilascio del documento in favore di minori di età.

Nel caso in cui i genitori siano cittadini UE, l’atto di assenso si rilascia al momento della presentazione della richiesta di passaporto, firmando il formulario di richiesta e allegando una copia del documento di identità. Ciò non implica la presenza fisica allo sportello di entrambi i genitori.

Se uno dei genitori non è cittadino UE, la sua firma deve essere autenticata da un funzionario consolare presso il Consolato Generale di Barcellona o presso un Ufficio consolare onorario. Ciò implica la presenza fisica del genitore in questione allo sportello.

Se uno dei genitori è residente in Italia o all’estero, il genitore può autenticare la firma sull’assenso presso la Questura o il Consolato di riferimento, che poi invierà l’atto di assenso all’Ufficio passaporti di Barcellona.

Presso il Consolato Generale di Barcellona o un Ufficio consolare onorario il cittadino non UE che sia residente o soggiornante in questa circoscrizione consolare potrà rendere anche l’atto di assenso per il passaporto del figlio minore richiesto in altra Sede diplomatico-consolare o presso una Questura in Italia. In questi casi è previsto il versamento di una tassa di Euro 20,00 (art. 19 della tariffa consolare). Per questo servizio, il genitore può presentarsi in Consolato senza appuntamento, in orario di apertura al pubblico.

Scarica il modulo qui

CASI DI ESENZIONE DELL’ATTO DI ASSENSO

– Decesso di uno dei genitori. In questo caso bisogna allegare alla richiesta del documento una copia del certificato di morte. Inoltre, se il decesso non è già stato registrato in Italia, occorre richiederne la trascrizione.

– Sentenza italiana o straniera (quest’ultima solo se resa esecutiva da un Giudice in Italia) di attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale al genitore richiedente. Non sono valide sentenze che attribuiscano la sola custodia o sentenze straniere non esecutive in Italia.

– Decreto consolare di autorizzazione al rilascio di passaporto/carta d’identità senza assenso, che l’interessato deve richiedere al Giudice Tutelare italiano competente per il luogo di residenza del minore (anche se diverso dal luogo di emissione del documento), nello specifico:

*per minori residenti in Italia presso un Tribunale in Italia.
*per minori residenti all’estero presso la Rappresentanza diplomatico/consolare competente.

Se il minore risiede nella circoscrizione consolare di Barcellona è possibile richiedere il Decreto di autorizzazione secondo le modalità descritte di seguito.

DECRETO CONSOLARE DI AUTORIZZAZIONE (per rilascio passaporto o carta d’identità)

Se non è possibile ottenere il consenso dell’altro genitore al rilascio del documento, il richiedente può avviare la procedura per ottenere l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare italiano competente (vedi sopra) e previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della responsabilità genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari).

Se il minore è residente nella circoscrizione consolare di Barcellona, l’interessato potrà richiedere un decreto consolare di autorizzazione da parte del Capo dell’Ufficio Consolare, nella veste di “Giudice Tutelare”.

Di seguito si indica la documentazione da presentare insieme alla domanda di passaporto o carta d’identità:

– modulo di richiesta ·> [scarica qui]
– copia della sentenza di divorzio o separazione o copia del provvedimento giudiziario concernente l’affidamento dei minori;
– copia della raccomandata con avviso di ricevimento inviata al luogo dell’ultima residenza conosciuta dell’altro genitore per ottenere il suo assenso
– documentazione attestante il pagamento degli alimenti eventualmente stabiliti con sentenza
– ricevuta originale di versamento o bonifico della tassa di Euro 11,00€ per l’istanza sul conto corrente del Banco Santander (IBAN: ES05 0049 4707 50 2616078401; causale “decreto consolare+ nome richiedente”)

L’autorità consolare, in fase istruttoria, potrà richiedere documentazione supplementare. Se si accerta che le ragioni del mancato consenso dell’altro genitore non sono giustificate, il Capo dell’Ufficio Consolare, valutato il superiore interesse del minore, può autorizzare, con apposito decreto, il rilascio del documento (se non sussistono ulteriori cause ostative).

L’emissione del decreto consolare è soggetta al pagamento di un’ulteriore tariffa di 11 € il cui pagamento verrà richiesto dall’ufficio competente al termine dell’istruttoria.

Questa procedura è di natura eccezionale e giudiziaria, quindi può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge. Occorre inoltre tenere presente che, a causa degli accertamenti dovuti in tali situazioni, i tempi di attesa per ottenere il passaporto/carta d’identità possono allungarsi considerevolmente.